Titolo III

Art. 22

Modificazioni del programma

In vigore dal 11 mag 1980
Ogni modificazione del programma di perforazione deve essere comunicata tempestivamente all'ingegnere capo della sezione idrocarburi, il quale, se necessario, informa le altre amministrazioni interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-22

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Art. 22 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Modificazioni del programma | Portale Normativo