Capo II
Art. 18
Mezzi individuali di salvataggio ed esercitazioni
In vigore dal 11 mag 1980
L'equipaggio delle navi impiegate nelle operazioni di prospezione ed il personale addetto ai lavori medesimi devono avere sempre a disposizione cinture di salvataggio in numero non inferiore al 110% di tutte le persone imbarcate e salvagenti anulari in numero non inferiore a due, muniti di sagola e di boetta luminosa, cassette medicinali, e, quando occorra, calzature, guanti, occhiali, maschere ed indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro.
L'equipaggio ed il personale addetto ai lavori di prospezione devono effettuare esercitazioni quindicinali di addestramento per fronteggiare situazioni di emergenza in mare, secondo le prescrizioni della capitaneria di porto competente e sotto la responsabilità del comandante.
Le esercitazioni devono essere annotate nel giornale nautico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-18