Titolo II

Art. 15

Prescrizioni

In vigore dal 11 mag 1980
Il permesso di prospezione contiene le prescrizioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Amministrazione della marina mercantile e ove occorra le altre amministrazioni dello Stato interessate, ritenga di imporre per tutelare la sicurezza dei lavoratori e il regolare svolgimento delle lavorazioni nonché agli altri fini espressi all'art. I delle presenti norme. Il permissionario è tenuto ad osservare ogni ulteriore prescrizione che, ai fini predetti, possa essere imposta dalla sezione idrocarburi durante l'esercizio del permesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-15

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Art. 15 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Prescrizioni | Portale Normativo