Titolo II
Art. 15
Prescrizioni
In vigore dal 11 mag 1980
Il permesso di prospezione contiene le prescrizioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Amministrazione della marina mercantile e ove occorra le altre amministrazioni dello Stato interessate, ritenga di imporre per tutelare la sicurezza dei lavoratori e il regolare svolgimento delle lavorazioni nonché agli altri fini espressi all'art. I delle presenti norme.
Il permissionario è tenuto ad osservare ogni ulteriore prescrizione che, ai fini predetti, possa essere imposta dalla sezione idrocarburi durante l'esercizio del permesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-15