Capo II

Art. 12

Incidenti o eventi straordinari

In vigore dal 11 mag 1980
Ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazioni minerarie e che arrechi, o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente o alle altre attività indicate nell' è denunciato immediatamente - oltre che alla sezione idrocarburi - agli organi statali competenti ai sensi del secondo comma dell' della legge 21 luglio 1967, n. 613. Lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate di cui gli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-12

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Art. 12 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Incidenti o eventi straordinari | Portale Normativo