Capo II
Art. 12
12 / 94Incidenti o eventi straordinari
In vigore dal 11 mag 1980
Ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazioni minerarie e che arrechi, o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente o alle altre attività indicate nell' è denunciato immediatamente - oltre che alla sezione idrocarburi - agli organi statali competenti ai sensi del secondo comma dell' della legge 21 luglio 1967, n. 613. Lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate di cui gli del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-12