Capo IV

Art. 49

Regolamento

In vigore dal 11 mag 1980
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge delegata, saranno stabiliti i criteri generali per la sicurezza antincendio delle piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-49

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Art. 49 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Regolamento | Portale Normativo