Capo IV

Art. 47

Bombole di gas in pressione

In vigore dal 11 mag 1980
Il trasportO, il collocamento, la conservazione e lo impiego di recipienti contenenti gas in pressione, gas liquefatti o sostanze infiammabili in genere devono essere effettuati con l'osservanza delle norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-47

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Art. 47 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Bombole di gas in pressione | Portale Normativo