Capo IV

Art. 48

Comunicazione di incendio

In vigore dal 11 mag 1980
In caso di incendio il comandante o il capo piattaforma deve informare con la massima sollecitudine l'autorità marittima più vicina per i necessari interventi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-48

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Art. 48 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Comunicazione di incendio | Portale Normativo