Capo IV
Art. 48
Comunicazione di incendio
In vigore dal 11 mag 1980
In caso di incendio il comandante o il capo piattaforma deve informare con la massima sollecitudine l'autorità marittima più vicina per i necessari interventi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-48