Capo IV

Art. 46

Lavori di saldatura e taglio

In vigore dal 11 mag 1980
I lavori di saldatura e di taglio di materiali metallici possono essere eseguiti solo quando sia da escludere, a giudizio del responsabile del servizio antincendio, la presenza di gas infiammabili e nei luoghi sgombri da materiali combustibili non sufficientemente protetti. Durante l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-46

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Art. 46 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Lavori di saldatura e taglio | Portale Normativo