Capo IV
Art. 46
49 / 94Lavori di saldatura e taglio
In vigore dal 11 mag 1980
I lavori di saldatura e di taglio di materiali metallici possono essere eseguiti solo quando sia da escludere, a giudizio del responsabile del servizio antincendio, la presenza di gas infiammabili e nei luoghi sgombri da materiali combustibili non sufficientemente protetti.
Durante l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-46