Capo IV

Art. 43

Mezzi antincendio

In vigore dal 11 mag 1980
In ogni unità di perforazione o produzione devono essere installati segnalatori automatici di incendio ed impianti di spegnimento alimentati ad acqua e/o ad altri idonei agenti estinguenti. Gli impianti di cui al precedente comma devono avere caratteristiche di compatibilità con l'ambiente in cui operano. La rete antincendio deve avere un adeguato numero di idranti, razionalmente distribuiti e deve disporre di una alimentazione alternativa. Devono inoltre essere disponibili estintori portatili caricati con idonei agenti estinguenti, ubicati in luoghi facilmente accessibili e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-43

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Art. 43 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Mezzi antincendio | Portale Normativo