Capo IV

Art. 40

Disposizioni per le unità galleggianti

In vigore dal 11 mag 1980
Per la prevenzione, la individuazione e la estinzione degli incendi a bordo delle unità galleggianti di perforazione e di produzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154. Gli accertamenti relativi al rilascio delle annotazioni di sicurezza per le predette unità sono demandati ad una commissione di visita composta: dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede; dal medico di porto; da un ingegnere o perito designato dal registro italiano navale; da un ingegnere della competente sezione idrocarburi; da un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale di porto di grado non superiore a tenente di vascello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-40

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Art. 40 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Disposizioni per le unità galleggianti | Portale Normativo