Capo III

Art. 37

Zone pericolose

In vigore dal 11 mag 1980
Sulle unità di perforazione è classificata "pericolosa" una zona definita da un cerchio avente il raggio di 10 metri orizzontali misurati sul piano di sonda dal centro del pozzo, estesa in senso verticale per 9 metri sotto il piano di sonda e per 3 metri al di sopra del piano di sonda. Sulle unità predette è classificata "pericolosa" anche una zona definita in tutte le direzioni da un raggio di almeno 3 metri intorno a vibrovagli, vasche, canali di scorrimento ed ogni altra installazione aperta impiegata per la circolazione del fango. Sulle piattaforme di produzione è fatta la stessa classificazione di "zone pericolose" di cui ai due capoversi precedenti, nei casi di perforazione o di intervento con impianto di servizio sui pozzi esistenti. Sulle piattaforme medesime è classificata "pericolosa" ogni zona di raggio non inferiore a 15 metri intorno ad uno scarico libero di fluido petrolifero. Sulle piattaforme di perforazione e su quelle di produzione, è infine classificata "zona pericolosa" ogni ambiente chiuso nel quale può formarsi o raccogliersi una miscela esplosiva di gas.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-37

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Art. 37 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Zone pericolose | Portale Normativo