Capo III
Art. 37
Zone pericolose
In vigore dal 11 mag 1980
Sulle unità di perforazione è classificata "pericolosa" una zona definita da un cerchio avente il raggio di 10 metri orizzontali misurati sul piano di sonda dal centro del pozzo, estesa in senso verticale per 9 metri sotto il piano di sonda e per 3 metri al di sopra del piano di sonda.
Sulle unità predette è classificata "pericolosa" anche una zona definita in tutte le direzioni da un raggio di almeno 3 metri intorno a vibrovagli, vasche, canali di scorrimento ed ogni altra installazione aperta impiegata per la circolazione del fango.
Sulle piattaforme di produzione è fatta la stessa classificazione di "zone pericolose" di cui ai due capoversi precedenti, nei casi di perforazione o di intervento con impianto di servizio sui pozzi esistenti.
Sulle piattaforme medesime è classificata "pericolosa" ogni zona di raggio non inferiore a 15 metri intorno ad uno scarico libero di fluido petrolifero.
Sulle piattaforme di perforazione e su quelle di produzione, è infine classificata "zona pericolosa" ogni ambiente chiuso nel quale può formarsi o raccogliersi una miscela esplosiva di gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-37