Capo IV

Art. 42

Servizio antincendio e piano di emergenza

In vigore dal 29 dic 1996
In ogni unità di perforazione o produzione, se presidiata, il datore di lavoro organizza un servizio antincendio, costituito, quando del caso, da un capo responsabile e da una squadra di emergenza. La costituzione e le dotazioni della squadra sono determinate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone un piano di emergenza che preveda norme generali di condotta per tutto il personale e particolari incombenze per il personale del servizio antincendio. Il piano deve essere reso pubblico mediante affissione su appositi quadri posti anche nei locali logistici. La squadra deve periodicamente eseguire esercitazioni secondo quanto previsto dal piano di emergenza e verificare lo stato di efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio e di soccorso. Le esercitazioni e le verifiche devono essere annotate sul registro di piattaforma.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-42

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Art. 42 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Servizio antincendio e piano di emergenza | Portale Normativo