Capo III

Art. 38

Prescrizioni per le zone pericolose

In vigore dal 11 mag 1980
Nelle zone classificate "pericolose" ai sensi dello articolo precedente, gli impianti di forza motrice e le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle seguenti disposizioni: 1) i generatori elettrici, le apparecchiature di illuminazione e le altre installazioni elettriche fisse devono essere di tipo antideflagrante secondo le norme CEI; 2) gli impianti elettrici fissi di cui al punto precedente devono far capo a interruttori principali distinti per forza motrice e per illuminazione, ubicati fuori della "zona pericolosa" e collocati in modo da poter essere prontamente accessibili in caso di emergenza; 3) l'equipaggiamento elettrico portatile e le lampade amano devono essere di tipo antideflagrante; 4) i motori a combustione interna devono essere di tipo stagno e devono essere alloggiati in compartimenti chiusi costruiti con materiali incombustibili e mantenuti in sovrappressione. In ogni caso i punti di aspirazione dell'aria di alimentazione ed i punti di scarico dei gas combusti devono ricadere al di fuori della "zona pericolosa".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-38

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Art. 38 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Prescrizioni per le zone pericolose | Portale Normativo