Capo III
Art. 38
41 / 94Prescrizioni per le zone pericolose
In vigore dal 11 mag 1980
Nelle zone classificate "pericolose" ai sensi dello articolo precedente, gli impianti di forza motrice e le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) i generatori elettrici, le apparecchiature di illuminazione e le altre installazioni elettriche fisse devono essere di tipo antideflagrante secondo le norme CEI;
2) gli impianti elettrici fissi di cui al punto precedente devono far capo a interruttori principali distinti per forza motrice e per illuminazione, ubicati fuori della "zona pericolosa" e collocati in modo da poter essere prontamente accessibili in caso di emergenza;
3) l'equipaggiamento elettrico portatile e le lampade amano devono essere di tipo antideflagrante;
4) i motori a combustione interna devono essere di tipo stagno e devono essere alloggiati in compartimenti chiusi costruiti con materiali incombustibili e mantenuti in sovrappressione.
In ogni caso i punti di aspirazione dell'aria di alimentazione ed i punti di scarico dei gas combusti devono ricadere al di fuori della "zona pericolosa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-38