Capo III

Art. 39

Responsabile degli impianti elettrici e motori

In vigore dal 11 mag 1980
A bordo deve essere presente in permanenza un tecnico qualificato responsabile della condotta degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-39

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Art. 39 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Responsabile degli impianti elettrici e motori | Portale Normativo