Capo III
Art. 34
Apparecchiature elettriche
In vigore dal 11 mag 1980
Gli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici devono essere di costruzione rispondente ai requisiti di sicuro impiego in relazione all'ambiente in cui si trova la installazione e devono essere installati, collegati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo.
Nella installazione, modificazione, riparazione, manutenzione, ispezione di un impianto, macchinario ed apparecchio elettrico devono essere prese le precauzioni atte ad evitare il pericolo di folgorazione, incendio ed esplosione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-34