Capo III

Art. 36

Sistema di batteria di emergenza

In vigore dal 11 mag 1980
In aggiunta all'impianto elettrico normale ed a quello di emergenza di cui al precedente , l'unità di perforazione deve disporre di un sistema di batterie di emergenza, con sufficiente capacità per assicurare sei ore continuative di funzionamento degli impianti di telecomunicazione, dei segnali ottici ed acustici, delle luci di emergenza lungo le vie di scampo, nell'eliporto, nelle stazioni di raduno per l'abbandono dell'unità. Il sistema di batterie deve essere predisposto in modo che l'erogazione di energia alle installazioni elettriche suddette avvenga automaticamente quando si arresti l'impianto elettrico di emergenza di cui all' e l'impianto elettrico principale non sia operante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-36

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Art. 36 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sistema di batteria di emergenza | Portale Normativo