Capo III

Art. 31

Prescrizioni

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere provvista, oltre che della normale via di accesso o di uscita del personale, di mezzi ausiliari come scale a pioli, rigide o alla marinara, che consentano il sollecito abbandono dell'unità da parte del personale in caso di pericolo. Il ponte deve essere recintato con parapetti. I ponti e le aree di lavoro non devono essere sdrucciolevoli; i passaggi e le scale devono essere muniti di corrimano. Il perimetro dell'eliporto deve portare in aggetto una rete di sufficiente robustezza e dimensioni in modo da prevenire la caduta di persone dal piano dell'eliporto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-31

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Art. 31 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Prescrizioni | Portale Normativo