Art. 31 · Prescrizioni
Capo III

Art. 31

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Prescrizioni

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere provvista, oltre che della normale via di accesso o di uscita del personale, di mezzi ausiliari come scale a pioli, rigide o alla marinara, che consentano il sollecito abbandono dell'unità da parte del personale in caso di pericolo. Il ponte deve essere recintato con parapetti. I ponti e le aree di lavoro non devono essere sdrucciolevoli; i passaggi e le scale devono essere muniti di corrimano. Il perimetro dell'eliporto deve portare in aggetto una rete di sufficiente robustezza e dimensioni in modo da prevenire la caduta di persone dal piano dell'eliporto stesso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-31