Capo III
Art. 31
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In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere provvista, oltre che della normale via di accesso o di uscita del personale, di mezzi ausiliari come scale a pioli, rigide o alla marinara, che consentano il sollecito abbandono dell'unità da parte del personale in caso di pericolo.
Il ponte deve essere recintato con parapetti.
I ponti e le aree di lavoro non devono essere sdrucciolevoli; i passaggi e le scale devono essere muniti di corrimano.
Il perimetro dell'eliporto deve portare in aggetto una rete di sufficiente robustezza e dimensioni in modo da prevenire la caduta di persone dal piano dell'eliporto stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-31