Capo III

Art. 29

Generalità

In vigore dal 11 mag 1980
La piattaforma o la nave di perforazione deve essere costruita, attrezzata e mantenuta in modo da offrire sufficienti condizioni di sicurezza al lavoro che su di essa si compie. In particolare essa deve rispondere alle prescrizioni previste nel presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-29

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Art. 29 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Generalità | Portale Normativo