Capo III

Art. 30

Alloggi

In vigore dal 11 mag 1980
I locali destinati all'alloggio devono essere separati dalle aree di lavoro e non devono avere comunicazioni dirette con la sala macchine, con la sala pompe e con il locale vasche, nonché con luoghi chiusi in cui si trovino serbatoi ed apparecchiature di produzione. I locali stessi devono essere collegati mediante agevoli vie di transito, tenute sgombre, ai posti ove si trovano attrezzature di salvataggio o altri dispositivi per il rapido scampo. Essi devono inoltre essere sufficientemente isolati dai rumori, ventilati, riscaldati quando occorra e adeguatamente illuminati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-30

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Art. 30 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Alloggi | Portale Normativo