Art. 30 · Alloggi
Capo III

Art. 30

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Alloggi

In vigore dal 11 mag 1980
I locali destinati all'alloggio devono essere separati dalle aree di lavoro e non devono avere comunicazioni dirette con la sala macchine, con la sala pompe e con il locale vasche, nonché con luoghi chiusi in cui si trovino serbatoi ed apparecchiature di produzione. I locali stessi devono essere collegati mediante agevoli vie di transito, tenute sgombre, ai posti ove si trovano attrezzature di salvataggio o altri dispositivi per il rapido scampo. Essi devono inoltre essere sufficientemente isolati dai rumori, ventilati, riscaldati quando occorra e adeguatamente illuminati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-30