Capo IV

Art. 44

Allarme

In vigore dal 11 mag 1980
Ogni inizio di incendio deve essere immediatamente segnalato. Un ordine di servizio, nel richiamare tale obbligo a tutto il personale, indica le segnalazioni che devono essere effettuate nonché le modalità di intervento prescritte dall'autorità competente. L'allarme di incendio è dato con segnali acustici che possono essere uditi in tutti i punti della piattaforma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-44

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Art. 44 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Allarme | Portale Normativo