Capo IV
Art. 44
Allarme
In vigore dal 11 mag 1980
Ogni inizio di incendio deve essere immediatamente segnalato.
Un ordine di servizio, nel richiamare tale obbligo a tutto il personale, indica le segnalazioni che devono essere effettuate nonché le modalità di intervento prescritte dall'autorità competente.
L'allarme di incendio è dato con segnali acustici che possono essere uditi in tutti i punti della piattaforma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-44