Art. 44 · Allarme
Capo IV

Art. 44

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Allarme

In vigore dal 11 mag 1980
Ogni inizio di incendio deve essere immediatamente segnalato. Un ordine di servizio, nel richiamare tale obbligo a tutto il personale, indica le segnalazioni che devono essere effettuate nonché le modalità di intervento prescritte dall'autorità competente. L'allarme di incendio è dato con segnali acustici che possono essere uditi in tutti i punti della piattaforma.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-44