Art. 48 · Comunicazione di incendio
Capo IV

Art. 48

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Comunicazione di incendio

In vigore dal 11 mag 1980
In caso di incendio il comandante o il capo piattaforma deve informare con la massima sollecitudine l'autorità marittima più vicina per i necessari interventi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-48