Capo VI

Art. 52

Autorizzazione e modalità di impiego

In vigore dal 11 mag 1980
L'impiego degli esplosivi per l'esecuzione di operazioni speciali (ad esclusione delle operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie) è soggetto all'autorizzazione dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi. Esso deve essere effettuato in conformità di quanto disposto all'. Nessun materiale esplosivo può essere conservato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione ad operazione ultimata. Qualora per causa di forza maggiore non fosse possibile la rimozione del materiale residuo, questo deve essere conservato con le opportune cautele in locali idonei chiusi a chiave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-52

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Art. 52 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Autorizzazione e modalità di impiego | Portale Normativo