Capo VIII

Art. 55

Impianti radiotelefonici

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere dotata di impianti. Radiotelefonici per il collegamento con la terra ferma, con le navi-appoggio, con gli elicotteri di servizio e con altre eventuali unità di perforazione situate in zona. L'esercizio dei predetti collegamenti è subordinato al rilascio di apposita concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La stazione radio può operare soltanto con le frequenze assegnate dal Ministero stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-55

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