Capo VIII

Art. 54

Navi-appoggio

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere assistita da navi-appoggio per il collegamento con la terra ferma e deve disporre di un eliporto. Durante le operazioni di perforazione e gli interventi ai pozzi richiedenti l'impiego di un impianto di perforazione, una nave-appoggio deve rimanere costantemente in posizione di attesa a non più di due miglia nautiche dall'unità di perforazione. La nave-appoggio deve essere in condizione di ospitare temporaneamente tutto il personale presente a bordo dell'unità di perforazione e di fornire al personale stesso, in caso di necessità, il primo aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 54 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Navi-appoggio | Portale Normativo