Capo IX

Art. 58

Unità ferme

In vigore dal 11 mag 1980
Ai fini della sicurezza della navigazione marittima ed aerea l'unità di perforazione deve essere dotata di apparecchiature per segnalazioni ottiche ed acustiche. Le suddette segnalazioni devono corrispondere alle prescrizioni del comando zona fari e comando regione aerea competenti per territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-58

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Art. 58 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Unità ferme | Portale Normativo