Capo VIII
Art. 57
Radiofari
In vigore dal 11 mag 1980
Per la guida dei mezzi navali ed aerei di servizio, le unità di perforazione devono essere munite di radiofaro il cui esercizio è subordinato a concessione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentiti i Ministeri della difesa, dell'interno e dei trasporti.
Qualora più unità di perforazione siano. Situate entro un cerchio di quattro miglia nautiche di raggio, è consentito che una sola di esse sia munita di radiofaro.
La concessione per l'esercizio del radiofaro è subordinata dalla disponibilità delle frequenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-57