Capo X

Art. 62

Scarichi non accidentali

In vigore dal 11 mag 1980
Per evitare danni ai terzi ed alle risorse viventi del mare nonché per prevenire l'inquinamento del mare, del fondo e sottofondo marini è fatto divieto di scaricare in mare: fanghi di perforazione a base oleosa; idrocarburi liquidi erogati da pozzo in occasione delle prove di strato e di produzione; liquami oleosi di sentina, olio esausto dei motori; detriti di perforazione (cuttings) derivanti da perforazioni eseguite con l'impiego di fanghi a base oleosa o provenienti da strati mineralizzati ad olio, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente sottoposti ad adeguato lavaggio. Qualora i fluidi inquinanti sopra indicati siano associati ad acqua, è consentito lo scarico in mare della parte acquosa non inquinante, previa separazione dei due tipi di fluido mediante idonea attrezzatura, purchè la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 50 ppm. È vietato infine lo scarico in mare di rifiuti solidi non degradabili, quali contenitori sacchi di plastica, scatolame, bottiglie, ecc. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le leggi e le convenzioni internazionali regolanti la materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-62

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Art. 62 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Scarichi non accidentali | Portale Normativo