Capo X
Art. 62
Scarichi non accidentali
In vigore dal 11 mag 1980
Per evitare danni ai terzi ed alle risorse viventi del mare nonché per prevenire l'inquinamento del mare, del fondo e sottofondo marini è fatto divieto di scaricare in mare:
fanghi di perforazione a base oleosa;
idrocarburi liquidi erogati da pozzo in occasione delle prove di strato e di produzione;
liquami oleosi di sentina, olio esausto dei motori;
detriti di perforazione (cuttings) derivanti da perforazioni eseguite con l'impiego di fanghi a base oleosa o provenienti da strati mineralizzati ad olio, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente sottoposti ad adeguato lavaggio.
Qualora i fluidi inquinanti sopra indicati siano associati ad acqua, è consentito lo scarico in mare della parte acquosa non inquinante, previa separazione dei due tipi di fluido mediante idonea attrezzatura, purchè la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 50 ppm.
È vietato infine lo scarico in mare di rifiuti solidi non degradabili, quali contenitori sacchi di plastica, scatolame, bottiglie, ecc.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le leggi e le convenzioni internazionali regolanti la materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-62