Capo VIII
Art. 56
Prescrizioni per l'operatore radio
In vigore dal 11 mag 1980
Durante le manovre di sollevamento o di abbassamento della piattaforma, in ogni altra operazione che possa determinare una situazione di pericolo ed in particolare durante l'atterraggio o il decollo degli elicotteri e l'accostamento di navi, l'operatore radio deve trovarsi presso l'apparecchio di trasmissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-56