Capo VIII

Art. 56

Prescrizioni per l'operatore radio

In vigore dal 11 mag 1980
Durante le manovre di sollevamento o di abbassamento della piattaforma, in ogni altra operazione che possa determinare una situazione di pericolo ed in particolare durante l'atterraggio o il decollo degli elicotteri e l'accostamento di navi, l'operatore radio deve trovarsi presso l'apparecchio di trasmissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-56

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Art. 56 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Prescrizioni per l'operatore radio | Portale Normativo