Capo X
Art. 60
Disposizioni generali
In vigore dal 11 mag 1980
I lavori di perforazione o di intervento ai pozzi devono essere condotti in conformità delle norme di cui al titolo III, cap. II, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in quanto applicabili.
Deve essere posta la massima cura nell'attuazione della circolazione del fango, nell'esecuzione delle cementazioni e degli altri interventi al pozzo per evitare immissioni in mare di effluenti liquidi e di rifiuti solidi, aventi caratteristiche quantitative o qualitative non conformi a quelle consentite dalle norme e dalle convenzioni internazionali vigenti.
Nei pozzi completati in condizioni di produrre spontaneamente deve essere installata, all'interno degli stessi ed a quota inferiore al fondo del mare, una valvola di intercettazione o dispositivo equivalente, atta a porre automaticamente in sicurezza il pozzo nell'eventualità che la parte emergente dello stesso sia asportata o danneggiata per qualsiasi causa.
Nei pozzi completati, sia nel fondo del mare che in superficie, le attrezzature di produzione devono comprendere una valvola di sicurezza costituita ed installata in modo da interrompere automaticamente l'erogazione, in caso di segnale di alta o bassa pressione nella tubazione a valle.
La valvola deve essere di tipo a sicurezza intrinseca (failsafe).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-60