Capo X

Art. 61

Scarichi accidentali

In vigore dal 11 mag 1980
Nella condotta delle operazioni devono essere adottate misure idonee ad evitare fughe di gas combustibili inquinanti o tossici nell'atmosfera e scarichi accidentali di olio grezzo e gasolina in mare. Quando devono essere eseguite prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta, devono essere previsti opportuni sistemi di contenimento e raccolta o di combustione, atti a prevenire qualsiasi versamento in mare del prodotto. Qualora, malgrado le cautele adottate, si verifichino versamenti accidentali e imprevedibili di sostanze oleose in mare, si dovrà intervenire immediatamente con le misure ed i mezzi più idonei, opportunamente predisposti per contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti. A tal fine su ciascuna piattaforma, sulle navi-appoggio ed in terraferma, dovranno essere disponibili le attrezzature e le scorte necessarie per assicurare i necessari interventi, in base alle norme che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delegata, saranno emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente, il comandante o il capo piattaforma devono immediatamente richiedere l'intervento dell'autorità marittima, la quale assumerà la direzione delle operazioni di emergenza secondo la vigente normativa. Resta fermo in tal caso l'obbligo del titolare del permesso o della concessione di attenersi alle prescrizioni impartite nell'occasione dall'autorità marittima. Le spese occorse per i predetti interventi, ivi incluse quelle sostenute dall'Amministrazione della marina mercantile, sono ad esclusivo carico del titolare. Il titolare del permesso di ricerca o della concessione è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le vigenti norme o convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Scarichi accidentali | Portale Normativo