Capo XI

Art. 65

Istruzioni al personale

In vigore dal 11 mag 1980
Dettagliate istruzioni scritte relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori devono essere predisposte e consegnate dal datore di lavoro al personale delle unità che deve darne ricevuta. Il capo della piattaforma nel caso di piattaforme non semoventi, ed il comandante nel caso di piattaforme semoventi o navi di perforazione, sono tenuti ad illustrare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le istruzioni stesse al personale e a disporre periodiche esercitazioni delle quali deve essere steso rapporto nel registro di piattaforma. A bordo dell'unità di perforazione deve essere altresì conservato un congruo numero di copie del presente testo, redatto in italiano ed in inglese, a disposizione di chiunque voglia consultarlo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-65

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Art. 65 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Istruzioni al personale | Portale Normativo