Capo XI

Art. 67

Protezione individuale

In vigore dal 11 mag 1980
Il personale in servizio deve sempre fare uso di elmetto e di ogni altro indumento o mezzo protettivo richiesto dalle condizioni di lavoro, come previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-67

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Art. 67 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Protezione individuale | Portale Normativo