Capo X

Art. 63

Chiusura mineraria dei pozzi

In vigore dal 11 mag 1980
La chiusura mineraria di un pozzo deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi. Salvo eccezione autorizzata da quest'ultimo, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della difesa Marina, la parte della tubazione di rivestimento o altra installazione che emerga dal fondo marino deve essere totalmente rimossa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-63

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Art. 63 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Chiusura mineraria dei pozzi | Portale Normativo