Capo X
Art. 63
Chiusura mineraria dei pozzi
In vigore dal 11 mag 1980
La chiusura mineraria di un pozzo deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi.
Salvo eccezione autorizzata da quest'ultimo, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della difesa Marina, la parte della tubazione di rivestimento o altra installazione che emerga dal fondo marino deve essere totalmente rimossa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-63