Art. 63 · Chiusura mineraria dei pozzi
Capo X

Art. 63

66 / 94

Chiusura mineraria dei pozzi

In vigore dal 11 mag 1980
La chiusura mineraria di un pozzo deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi. Salvo eccezione autorizzata da quest'ultimo, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della difesa Marina, la parte della tubazione di rivestimento o altra installazione che emerga dal fondo marino deve essere totalmente rimossa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-63