Capo XI

Art. 69

Accesso a locali inquinati

In vigore dal 11 mag 1980
L'accesso ai locali dove vi sia deficienza di ossigeno o presenza di aria inquinata da gas tossici o nocivi o polveri dannose alla salute è permesso soltanto con l'impiego di apparecchio autorespiratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-69

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Art. 69 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Accesso a locali inquinati | Portale Normativo