Art. 57 · Radiofari
Capo VIII

Art. 57

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Radiofari

In vigore dal 11 mag 1980
Per la guida dei mezzi navali ed aerei di servizio, le unità di perforazione devono essere munite di radiofaro il cui esercizio è subordinato a concessione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentiti i Ministeri della difesa, dell'interno e dei trasporti. Qualora più unità di perforazione siano. Situate entro un cerchio di quattro miglia nautiche di raggio, è consentito che una sola di esse sia munita di radiofaro. La concessione per l'esercizio del radiofaro è subordinata dalla disponibilità delle frequenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-57