Art. 54 · Navi-appoggio
Capo VIII

Art. 54

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Navi-appoggio

In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve essere assistita da navi-appoggio per il collegamento con la terra ferma e deve disporre di un eliporto. Durante le operazioni di perforazione e gli interventi ai pozzi richiedenti l'impiego di un impianto di perforazione, una nave-appoggio deve rimanere costantemente in posizione di attesa a non più di due miglia nautiche dall'unità di perforazione. La nave-appoggio deve essere in condizione di ospitare temporaneamente tutto il personale presente a bordo dell'unità di perforazione e di fornire al personale stesso, in caso di necessità, il primo aiuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-54