Capo IV
Art. 47
50 / 94Bombole di gas in pressione
In vigore dal 11 mag 1980
Il trasportO, il collocamento, la conservazione e lo impiego di recipienti contenenti gas in pressione, gas liquefatti o sostanze infiammabili in genere devono essere effettuati con l'osservanza delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-47