Capo II

Art. 13

Informazioni meteorologiche

In vigore dal 11 mag 1980
Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforma semovente o di nave di perforazione, deve provvedere affinché dettagliate informazioni sulla situazione metereologica della zona delle operazioni ed i preventivi avvisi di burrasca siano raccolti a bordo da personale esperto e con apparecchiature idonee. Durante i lavori di perforazione devono inoltre essere rilevate con continuità, mediante idonee apparecchiature, la direzione e la velocità del vento. Le informazioni raccolte e i dati rilevati direttamente devono essere comunicati, su richiesta, all'autorità marittima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-13

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Art. 13 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Informazioni meteorologiche | Portale Normativo