Titolo II

Art. 14

Programma di lavoro in permessi di prospezione

In vigore dal 11 mag 1980
Il richiedente un permesso di prospezione è tenuto ad indicare nel programma di lavoro da allegare alla istanza il metodo di prospezione che intende utilizzare ed il periodo di tempo previsto per l'esecuzione delle operazioni in mare. Se trattasi di rilievo con metodo sismico, il richiedente è tenuto ad elencare le linee sismiche, per ognuna delle quali deve indicare la lunghezza e le coordinate del punto iniziale e del punto finale. Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a comunicare alla sezione idrocarburi ed al dipartimento militare marittimo competenti, con almeno otto giorni di anticipo, la data di effettivo inizio delle operazioni in mare; deve altresì comunicare tempestivamente la data di ultimazione delle operazioni stesse. Il titolare è tenuto inoltre a munirsi in tempo utile delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni suddette ed in particolare delle concessioni per l'impianto e l'esercizio delle stazioni per la radiolocalizzazione e per l'impiego delle frequenze di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-14

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Art. 14 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Programma di lavoro in permessi di prospezione | Portale Normativo