Capo II

Art. 17

Documentazione

In vigore dal 11 mag 1980
Il dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera relativa allo svolgimento degli stessi e all'adempimento delle prescrizioni previste nel presente decreto in quanto rientranti nella sua competenza. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate, per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-17

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Art. 17 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Documentazione | Portale Normativo