Titolo III
Art. 21
Approvazione del programma
In vigore dal 11 mag 1980
L'ingegnere capo della sezione idrocarburi trasmette, con il proprio avviso, il programma di perforazione all'U.N.M.I, che richiede alle altre amministrazioni civili e militari dello Stato interessate il parere di competenza, le condizioni e le limitazioni che esse ritengono indispensabili per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione, l'esercizio della pesca, la conservazione delle risorse biologiche del mare, l'integrità degli impianti sottomarini nonché la tutela della sicurezza militare ed il soddisfacimento di speciali esigenze di natura militare.
L'U.N.M.I., tenuto conto dei pareri espressi dalle amministrazioni suddette, comunica alla sezione idrocarburi le eventuali condizioni e limitazioni sulla base delle quali, e di quelle eventuali di propria competenza, l'ingegnere capo rilascia l'autorizzazione, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate.
Per l'installazione dell'unità di perforazione devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-21