Titolo III

Art. 21

Approvazione del programma

In vigore dal 11 mag 1980
L'ingegnere capo della sezione idrocarburi trasmette, con il proprio avviso, il programma di perforazione all'U.N.M.I, che richiede alle altre amministrazioni civili e militari dello Stato interessate il parere di competenza, le condizioni e le limitazioni che esse ritengono indispensabili per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione, l'esercizio della pesca, la conservazione delle risorse biologiche del mare, l'integrità degli impianti sottomarini nonché la tutela della sicurezza militare ed il soddisfacimento di speciali esigenze di natura militare. L'U.N.M.I., tenuto conto dei pareri espressi dalle amministrazioni suddette, comunica alla sezione idrocarburi le eventuali condizioni e limitazioni sulla base delle quali, e di quelle eventuali di propria competenza, l'ingegnere capo rilascia l'autorizzazione, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate. Per l'installazione dell'unità di perforazione devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Approvazione del programma | Portale Normativo