Titolo II

Art. 16

Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione

In vigore dal 11 mag 1980
Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere operazioni di prospezione nell'ambito rispettivamente del permesso o della concessione, deve presentare alla sezione idrocarburi, per l'approvazione, il programma di lavoro con le indicazioni di cui all'. Il titolare di cui sopra è tenuto: a rispettare le condizioni generali contenute nel decreto di conferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione; a rispettare le ulteriori prescrizioni che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nell'autorizzare le operazioni di prospezione, ritenesse di imporre, sentita la Amministrazione della marina mercantile e se del caso le altre amministrazioni dello Stato interessate, per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed il regolare svolgimento delle operazioni nonché per gli altri fini di cui all'; a munirsi tempestivamente delle autorizzazioni di cui al precedente , quarto comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-16

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Art. 16 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione | Portale Normativo