Titolo II
Art. 16
28 / 94Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione
In vigore dal 11 mag 1980
Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere operazioni di prospezione nell'ambito rispettivamente del permesso o della concessione, deve presentare alla sezione idrocarburi, per l'approvazione, il programma di lavoro con le indicazioni di cui all'.
Il titolare di cui sopra è tenuto:
a rispettare le condizioni generali contenute nel decreto di conferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione;
a rispettare le ulteriori prescrizioni che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nell'autorizzare le operazioni di prospezione, ritenesse di imporre, sentita la Amministrazione della marina mercantile e se del caso le altre amministrazioni dello Stato interessate, per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed il regolare svolgimento delle operazioni nonché per gli altri fini di cui all';
a munirsi tempestivamente delle autorizzazioni di cui al precedente , quarto comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-16